A decorrere dal 14 maggio 2026, il panorama delle etichettature per i prodotti a indicazione geografica subirà una trasformazione sostanziale, l’attuale prassi dell’anonimato nelle private label (i marchi della Grande Distribuzione) verrà definitivamente superata.
La norma stabilisce l’obbligo di riportare il nome del produttore effettivo o dell’operatore responsabile sulle confezioni dei prodotti Denominazione di Origine Protetta e Indicazione Geografica Protetta accanto al marchio del distributore.
Non vengono introdotte nuove informazioni, ma cambia il modo in cui sono comunicate.
Conoscere il produttore non è un particolare grafico, ma una questione essenziale di fiducia del consumatore e di responsabilità e riconoscibilità per chi lavora bene.
Fino ad oggi, la vendita di prodotti a denominazione sotto il marchio del distributore (es. Esselunga, Coop, ecc.) ha spesso relegato l’identità del produttore a informazioni marginali, talvolta sostituite da meri codici identificativi o indirizzi in caratteri ridotti sul retro del packaging.
Con l’attuazione della nuova normativa il nome del produttore dovrà apparire nello stesso campo visivo della denominazione protetta del prodotto questo comporterà che i grandi gruppi industriali (quali Citterio, Beretta o Rovagnati), che operano abitualmente come fornitori terzi per la GDO pur mantenendo i propri marchi proprietari, dovranno essere esplicitamente dichiarati sulla parte frontale della confezione. La norma mira a uniformare il mercato, per alcune filiere, come il Prosciutto di Parma o la Mortadella di Bologna, l’indicazione del produttore è già una consuetudine consolidata che dovrà essere estesa anche il comparto dei salumi, dei formaggi e delle altre categorie tutelate.
L’obiettivo è duplice.
Da un lato, si intende garantire al consumatore finale una scelta d’acquisto consapevole, eliminando le asimmetrie informative circa la reale provenienza del prodotto.
Dall’altro, si mira a valorizzare il tessuto produttivo, restituendo dignità e riconoscibilità alle aziende che garantiscono gli standard qualitativi previsti dai disciplinari di produzione, indipendentemente dal canale distributivo utilizzato.




