Rimandato Assaggi di Storia Tuscania per prevenzione Covid-19

Il testo dell'ordinanza sindacale del Comune di Tuscania
Assaggi-di-Storia-Copertina copia

COMUNE DI TUSCANIA
Provincia di Viterbo
AREA AMMINISTRATIVA
ORDINANZA N. 226 / 2021 DEL 29/12/2021
OGGETTO: PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL
VIRUS COVID-19.
IL SINDACO
IL SINDACO
VISTI:
le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020,
del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio
2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, con cui e’ stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;
il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n.35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare gli artt. 1 e 2, comma 1;
il Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»;
il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre
2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e
per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;
il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre
2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre
2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico
e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;
il Decreto Legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021,
n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»;
il Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.»;
il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e
ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica ovvero il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio;
RITENUTO, nonostante le limitazioni nazionali e regionali già in atto, di dover adottare ulteriori e
immediate misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del
virus, evitando ogni forma di riunione e/o assembramento, rischio e fonte di contagio, ovvero di dover sospendere eventi e manifestazioni di ogni genere, pubblici e privati;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, che si intendono qui richiamati e integralmente riprodotti, la sospensione, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al 31 gennaio 2022, di eventi e manifestazioni di ogni genere, pubblici e privati.
AVVERTE
In caso di inottemperanza sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 400,00 a euro 1.000,00, come previsto dall’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito in Legge 22 maggio 2020 n. 35.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 2 e seguenti della L.
06/12/1971 n. 1034, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.
DISPONE
1. La trasmissione del presente provvedimento a:
Prefettura di Viterbo
Pec: protocollo.prefvt@pec.interno.it
Questura di Viterbo
Pec: gab.quest.vt@pecps.poliziadistato.it
Comando Carabinieri di Tuscania
Pec: tvt29142@pec.carabinieri.it
2. La pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco
Bartolacci Fabio / ArubaPEC S.p.A.

Ti piace questo articolo?

Condividilo su Facebook
Condividilo su Twitter
Condividilo su Linkdin
Condividilo su Whatsapp


Spazio disponibile

Per la tua pubblicità in questo spazio contatta advertising@carlozucchetti.it

Ultimi articoli


Spazio disponibile

Per la tua pubblicità in questo spazio contatta advertising@carlozucchetti.it

Iscriviti alla Newsletter di Carlo Zucchetti