
Come spesso accade con la burocrazia italiana, anche il settore ortofrutticolo ha all’attivo molti problemi e questioni irrisolte, trascurati per lungo tempo dalla politica del nostro paese. Uno di questi è sicuramente il labirinto di aliquote relative alle erbe aromatiche. La poca chiarezza che da tempo vige e la difficoltà di individuazione della corretta aliquota da applicare, non fanno altro che generare confusione e una risultante imprecisione nell’applicazione di esse.
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza:
Per individuare la corretta aliquota da applicare alle rispettive erbe aromatiche (non letteralmente citate dal legislatore fiscale) bisogna trovare il loro gruppo di appartenenza tecnico/merceologico come indicato dalla Tariffa Doganale, altrimenti diventa necessario rifarsi alle istanze di interpello che rimandano alla TARIC.
Basilico, Salvia, Rosmarino freschi e origano destinati all’alimentazione sono le uniche erbe aromatiche letteralmente menzionate dal legislatore che, con la legge 122/2016, scontano l’iva agevolata al 5%. Per tutte le altre erbe è necessario rifarsi alla TARIC o a documenti dell’amministrazione finanziaria.
Prezzemolo, cerfoglio, estragone (dragoncello) crescione e maggiorana coltivata vengono individuate dalla TARIC alla Sezione 2 capitolo 07 tra gli “ortaggi” e, quindi, essendo gli ortaggi indicati al n. 5 Parte II Tabella A del DPR 633/72 le relative cessioni scontano l’aliquota del 4%;
Ruta, Lavanda, Melissa e Menta: per queste erbe aromatiche bisogna rifarsi alla Dichiarazione Direzione Regionale Entrate per la Liguria del 20.10.99 che testualmente “Essendo classificati come prodotti utilizzati principalmente in profumeria, medicina o nelle preparazioni di insetticidi, antiparassitari o simili vanno ricompresi nella Voce della TARIC Capitalo 7 – Voce 12.11 e non essendoci per queste voci l’inquadramento in alcuna fattispecie agevolata di cui alla Tabella A devono ritenersi soggetti all’aliquota del 22%;
Timo, Alloro e finocchio selvatico vengono inquadrate dalla TARIC rispettivamente nelle seguenti voci doganali 09.10, 09.10, 09.09 e alla Ris. Nr 50/E III-7-94808 del 23 marzo 1999 che le inquadra quali erbe che scontano l’aliquota iva del 10%;
Erba cipollina e dragoncello è ancora la Ris. Nr 50/E III-7-94808 del 23 marzo 1999 che chiarisce l’aliquota Iva da applicare di cui alla voce doganale 07.01 che è quella del 4%.
Per le confezioni di aromi misti, la situazione si complica ulteriormente, dovendo individuare “la merce che conferisce all’insieme il carattere essenziale”, considerando “quantità, volume e valore”. Questo ovviamente genera dubbi e molteplici interpretazioni che non fanno altro che intricare maggiormente la nostra già aggrovigliata matassa.
L’introduzione di un’unica aliquota agevolata per tutte le erbe aromatiche, al 4% come per tutti gli ortofrutticoli, semplificherebbe notevolmente l’individuazione e sarebbe la soluzione più appropriata.




