Erbe aromatiche e il labirinto delle aliquote

Ci auguriamo che queste informazioni diffuse da Emilio Ferrara, direttore della Società cooperativa Terra Orti, possa essere di aiuto a chi comunemente deve destreggiarsi in questo dedalo di informazioni e che la politica italiana si prodighi al più presto per la risoluzione di questo problema.
Erbe Aromatiche mini
Emilio Ferrara, Direttore di Terra Orti

Come spesso accade con la burocrazia italiana, anche il settore ortofrutticolo ha all’attivo molti problemi e questioni irrisolte, trascurati per lungo tempo dalla politica del nostro paese. Uno di questi è sicuramente il labirinto di aliquote relative alle erbe aromatiche. La poca chiarezza che da tempo vige e la difficoltà di individuazione della corretta aliquota da applicare, non fanno altro che generare confusione e una risultante imprecisione nell’applicazione di esse.

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza:
Per individuare la corretta aliquota da applicare alle rispettive erbe aromatiche (non letteralmente citate dal legislatore fiscale) bisogna trovare il loro gruppo di appartenenza tecnico/merceologico come indicato dalla Tariffa Doganale, altrimenti diventa necessario rifarsi alle istanze di interpello che rimandano alla TARIC.

Basilico, Salvia, Rosmarino freschi e origano destinati all’alimentazione sono le uniche erbe aromatiche letteralmente menzionate dal legislatore che, con la legge 122/2016, scontano l’iva agevolata al 5%. Per tutte le altre erbe è necessario rifarsi alla TARIC o a documenti dell’amministrazione finanziaria.

Prezzemolo, cerfoglio, estragone (dragoncello) crescione e maggiorana coltivata vengono individuate dalla TARIC alla Sezione 2 capitolo 07 tra gli “ortaggi” e, quindi, essendo gli ortaggi indicati al n. 5 Parte II Tabella A del DPR 633/72 le relative cessioni scontano l’aliquota del 4%;

Ruta, Lavanda, Melissa e Menta: per queste erbe aromatiche bisogna rifarsi alla Dichiarazione Direzione Regionale Entrate per la Liguria del 20.10.99 che testualmente “Essendo classificati come prodotti utilizzati principalmente in profumeria, medicina o nelle preparazioni di insetticidi, antiparassitari o simili vanno ricompresi nella Voce della TARIC Capitalo 7 – Voce 12.11 e non essendoci per queste voci l’inquadramento in alcuna fattispecie agevolata di cui alla Tabella A devono ritenersi soggetti all’aliquota del 22%;

Timo, Alloro e finocchio selvatico vengono inquadrate dalla TARIC rispettivamente nelle seguenti voci doganali 09.10, 09.10, 09.09 e alla Ris. Nr 50/E III-7-94808 del 23 marzo 1999 che le inquadra quali erbe che scontano l’aliquota iva del 10%;

Erba cipollina e dragoncello è ancora la Ris. Nr 50/E III-7-94808 del 23 marzo 1999 che chiarisce l’aliquota Iva da applicare di cui alla voce doganale 07.01 che è quella del 4%.

Per le confezioni di aromi misti, la situazione si complica ulteriormente, dovendo individuare “la merce che conferisce all’insieme il carattere essenziale”, considerando “quantità, volume e valore”. Questo ovviamente genera dubbi e molteplici interpretazioni che non fanno altro che intricare maggiormente la nostra già aggrovigliata matassa.

L’introduzione di un’unica aliquota agevolata per tutte le erbe aromatiche, al 4% come per tutti gli ortofrutticoli, semplificherebbe notevolmente l’individuazione e sarebbe la soluzione più appropriata.

Ti piace questo articolo?

Condividilo su Facebook
Condividilo su Twitter
Condividilo su Linkdin
Condividilo su Whatsapp


Spazio disponibile

Per la tua pubblicità in questo spazio contatta advertising@carlozucchetti.it

Ultimi articoli


Spazio disponibile

Per la tua pubblicità in questo spazio contatta advertising@carlozucchetti.it

Iscriviti alla Newsletter di Carlo Zucchetti